L’Associazione è stata costituita per atto
pubblico, e il suo statuto è stato depositato presso lo Studio del notaio Mario
Zanchi di Siena, in data 22 ottobre 2007 (repertorio n. 25.837).
Art. 1 - Costituzione E’ costituita l’Associazione culturale
denominata “Nuove Tendenze”, di seguito denominata Associazione. Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede in Lucca, via S. Lucia 19. Art. 3 - Natura e durata 1.
L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. 2. La durata
dell’Associazione è a tempo indeterminato. Art. 4 - Finalità 1. L’Associazione
ha lo scopo di realizzare iniziative legate a ogni forma di espressione
artistica; promuovere attività culturali con ogni mezzo, compresa la
realizzazione di eventi spettacolari; diffondere contenuti culturali; favorire
il legame tra patrimonio culturale e territorio; promuovere la valorizzazione
dei beni culturali, offrire sussidi didattici e strumenti per la conoscenza
culturale; realizzare studi, ricerche e pubblicazioni relativi ai vari ambiti
storico-artistici; inoltre di coordinare l’attività propria con quella di altre
associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati per perseguire uno scopo
comune di promozione della cultura in ogni sua forma e manifestazione, in
rapporto con gli sviluppi e le tendenze culturali in atto nella società. Essa
potrà altresì collaborare con altri organismi per rendere più efficace la
propria azione nonché partecipare a consorzi, associazioni ed altre strutture
organizzative aventi finalità similari alla proprie. 2. L'associazione può
compiere tutti gli atti e le operazioni di natura reale o personale,
finanziaria, mobiliare o immobiliare ed anche ogni attività non espressamente
prevista nello statuto che risulti necessaria o utile alla realizzazione dei
suoi fini istituzionali. 3. Per il perseguimento dei suoi fini, l'associazione
può ovunque assumere o stipulare accordi o convenzioni sia con altre
associazioni, enti ed istituzioni nazionali o esteri, sia con amministrazioni
pubbliche. Art. 5 - Associati 1. Il numero dei soci è illimitato. Possono
aderire all’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni
ed enti, senza distinzione alcuna, che ne condividono lo Statuto e gli scopi. 2.
Gli associati, da ora in poi Soci, si distinguono nelle seguenti categorie: A)
ordinari B) sostenitori C) onorari. A) sono Soci ordinari: i cittadini italiani
o stranieri che solidarizzano con la vocazione educativa dell’Associazione,
intendono offrire il proprio concreto contributo di partecipazione attiva alla
vita associativa e si adoperano sensibilmente per lo sviluppo dell’Associazione
in Italia e all’estero. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee. Gli
aspiranti Soci presentano domanda scritta di adesione, e vengono nominati dal
Consiglio direttivo, su proposta del Presidente o di due Soci. All’atto di
ammissione gli associati versano la quota di associazione annualmente stabilita
dal Consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile. B) sono
Soci sostenitori: coloro che, oltre ad assumersi gli impegni propri dei Soci
ordinari sopra elencati, svolgono un ruolo di sostegno economico più spiccato,
secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio direttivo. Essi hanno facoltà
di sottoporre al Consiglio direttivo, sotto forma di elaborato scritto, progetti
che intendessero sviluppare attraverso l’Associazione, cedendo con questo ad
essa gli eventuali diritti economici derivanti dalla realizzazione di detti
progetti. C) sono Soci onorari: i cittadini italiani o stranieri che si siano
particolarmente distinti nel campo della cultura, dell’arte, delle scienze e per
particolari meriti istituzionali, culturali, umanitari ecc. I Soci onorari
vengono designati dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente o di
almeno sei Soci. 3. Gli aspiranti Soci presentano domanda scritta di adesione al
Consiglio direttivo, dichiarando di accettare senza riserve lo Statuto
dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo procede alla ratifica dell'ammissione
entro trenta giorni. Al fine di garantire l’effettività del rapporto
associativo, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa ed è previsto, per gli associati maggiori di età, il diritto di
voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, e per l’elezione degli
organi direttivi dell’Associazione. 4. Tutti i Soci acquisiscono gli stessi
diritti e doveri individuali dallo Statuto o dai regolamenti interni
eventualmente emanati. 5. I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività
promosse dall'Associazione, offrire il proprio concreto contributo di
partecipazione attiva alla vita associativa per lo sviluppo dell’Associazione in
Italia e all’estero. 6. Tutti i Soci hanno diritto a riunirsi in assemblea per
discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione. 7. Tutti i Soci
hanno diritto di voto, di eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti.
8. Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei deliberati
degli organi sociali e degli eventuali regolamenti. 9. L’iscrizione decorre
dalla data di delibera del Consiglio direttivo. All’atto di ammissione gli
associati versano la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio
direttivo. Il contributo associativo è unico e personale, non è rivalutabile,
non può essere trasmesso agli eredi o a terzi, non costituisce in alcun modo
titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non viene restituito in
caso di recesso. 10. L’adesione dei Soci all’Associazione si intende
automaticamente rinnovata, salvo dimissioni scritte da indirizzare al Consiglio
direttivo. La qualifica di Socio si perde: a) per recesso; b) per morosità nel
pagamento delle quote stabilite dal Consiglio direttivo; c) per deliberazione
espressa dal Consiglio direttivo, qualora sussistano dei contrasti d’interessi
tra il Socio e l’Associazione, o per indegnità del Socio. Art. 6 - Risorse
economiche 1. Gli esercizi dell’Associazione si aprono il 1° gennaio e si
chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 2. Le risorse economiche dell’Associazione
sono costituite da: quote sociali e di iscrizione fissate dal Consiglio
direttivo; contributi, comunque elargiti, dai Soci o da terzi, da privati o da
enti pubblici; dall’attività finanziaria derivante dall’organizzazione di
manifestazioni culturali e da quanto altro previsto dall’oggetto sociale; da
tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dei fini associativi.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 108, comma 2-bis, del D.P.R. n.
917/86, e nel rispetto di tutte le formalità richieste l’Associazione potrà
raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 4. E’
comunque fatto divieto all’ente di distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione. 5. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del
Presidente, o in caso di assenza o di impedimento del Presidente, dal
Vicepresidente da questi nominato. Art. 7 - Organi Gli organi dell’Associazione
sono: l’Assemblea generale dei Soci il Consiglio direttivo il Presidente. Art. 8
- Assemblea generale 1. L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di
confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è
composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto. 2. Essa si
riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno entro il mese di giugno,
per l'approvazione del rendiconto dell’attività, e in via straordinaria, ogni
qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano necessario; oppure
ogni volta che ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci. 3. L’Assemblea è
convocata dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante
gli argomenti da trattare, almeno otto giorni prima della data fissata, con
comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail con avviso
di ricevimento). 4. In prima convocazione l’Assemblea generale è valida se è
presente la maggioranza dei Soci e delibera validamente con la maggioranza dei
presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
5. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e
con il voto favorevole della maggioranza dei Soci, mentre in seconda
convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. 6. Ogni Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare per
delega scritta da un altro associato. Nessun Socio può essere portatore di più
di cinque deleghe. 7. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con trascrizione su apposito
Libro delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci. 8. L’Assemblea generale ha i
seguenti compiti: - nomina il Presidente/Direttore Artistico; - elegge i membri
del Consiglio direttivo; - approva il bilancio preventivo e il rendiconto
economico-finanziario; - approva eventuali modifiche dello Statuto. All’apertura
di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente dell’Assemblea e un Segretario
che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Art. 9 - Consiglio direttivo 1. Il
Consiglio direttivo è formato da tre a cinque membri, eletti dall’Assemblea
generale tra i Soci. Nel suo ambito sono eletti il Presidente/Direttore
artistico e il Vicepresidente. 2. Ogni incarico avrà la durata decisa al momento
della nomina. 3. Spetta al Consiglio direttivo dare applicazione alle norme
statutarie ed assembleari. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte
all’anno e può essere convocato da: - il Presidente che fissa la sede, la data e
l’ordine del giorno; - almeno due dei componenti, su richiesta scritta e
motivata. La convocazione con gli argomenti all’ordine del giorno deve essere
inviata ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data stabilita, con
comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, oppure e-mail con
avviso di ricevimento). Ciascun Consigliere, con richiesta scritta al
Presidente, può chiedere che vengano inseriti nell’ordine del giorno gli
argomenti che ritiene opportuno vengano discussi. 4. Le decisioni del Consiglio
direttivo vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti
decide il voto del Presidente. Ogni consigliere ha diritto a un voto e sono
ammesse votazioni per delega; non più di una per ogni membro. 5. Nella gestione
ordinaria i compiti del Consiglio direttivo sono: - formalizzare le proposte per
la gestione dell’Associazione, determinando il programma di lavoro; -
predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea generale; - eleggere i Soci
onorari e fissare le quote sociali; - elaborare il rendiconto dell’attività, che
deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un
anno; - nominare esperti, relatori, professionisti e tecnici, utili al buon
funzionamento dell’Associazione; - raccogliere i contributi e le elargizioni
effettuate da Terzi e/o Soci, iscrivendole cronologicamente nel Registro dei
Sovventori a cura del suo Presidente; - prendere tutti quei provvedimenti che
non sono di competenza dell’Assemblea generale o degli altri organi
dell’Associazione. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere
su un apposito registro delle Deliberazioni del Consiglio direttivo. Art. 10 -
Presidente 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Può
essere rieletto. 2. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea generale, tra i
membri del Consiglio direttivo. 3. Il Presidente si assume il ruolo di Direttore
Artistico dell’Associazione, e come tale dà l’indirizzo alle attività culturali
della stessa, impostando e coordinando le manifestazioni cui l’Associazione dà
vita. 4. Al Presidente vengono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, compreso quello di incassare somme per qualsiasi
importo. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti
dall’Associazione. 5. Il Presidente può aprire, movimentare o chiudere conti
correnti postali o bancari. 6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio
direttivo e l’Assemblea generale. 7. In caso di necessità e di urgenza, assume i
provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica
nella prima riunione utile. 8. In caso di sua assenza o di impedimento, potrà
delegare temporaneamente alcune sue funzioni al Vicepresidente. 9. Il Presidente
conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa
approvazione del Consiglio direttivo. Art. 11 - Vicepresidente 1. Il
Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio direttivo,
lo coadiuva nel raggiungimento degli obbiettivi dell’Associazione. 2. In caso di
assenza o di impedimento del Presidente, il Vicepresidente svolge le funzioni
attribuitegli dal Presidente. Art. 12 - Gratuità delle cariche Tutte le cariche
elettive sono gratuite e ai relativi membri compete solo il rimborso delle spese
varie, regolarmente documentate ed in ottemperanza con la normativa fiscale in
vigore al momento della presentazione. Art. 13 - Regolamento dell’Associazione
Sarà facoltà del Presidente, qualora egli lo ritenga opportuno, predisporre
l’elaborazione di un regolamento interno all’Associazione, volto a stabilire le
modalità della gestione organizzativa nonché l’utilizzo di strumenti, locali,
spazi, attrezzature, apparecchiature tecnologiche e di quant’altro verrà messo a
disposizione dell’Associazione per lo svolgimento delle sue attività. Art. 14 -
Modifiche dello Statuto Per modificare lo Statuto occorre, nell’assemblea dei
Soci riunita in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli
associati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora non
fossero presenti, in prima convocazione, i tre quarti degli associati, in
seconda convocazione l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero di Soci
partecipanti, e delibererà a maggioranza dei presenti. Art. 15 - Scioglimento e
devoluzione del patrimonio Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei
Soci. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa essa avvenga
il patrimonio associativo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità
analoghe o affini di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di cui
all’art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diverse
destinazioni imposte dalla Legge. Art. 16 - Ordinamento dell’Associazione e
norme di rinvio Tutte le norme relative all’ordinamento dell’Associazione sono
contenute nel presente Statuto, composto di n. 16 articoli. Per quanto non
previsto dallo Statuto si applicano le norme del Codice Civile e si fa
riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.